Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.lgs 285/92 (Codice della strada) a tutti i proprietari di terreni confinanti con le strade provinciali viene richiesto:
- mantenere le siepi e le alberature in modo da non restringere o danneggiare la strada;
- tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, dalla distanza e dall'angolazione necessarie;
- provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale.
Gli interventi sopra citati devono essere seguiti ogni volta che si determinano le condizioni di cui al citato art.29 e in caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs 285/92, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
Nel caso in cui gli interessati non procedano autonomamente secondo quanto previsto per legge (al taglio delle piante e delle siepi, ai lavori di taglio e/o alla potatura, alla rimozione dalla sede stradale), gli interventi necessari potranno essere eseguiti d'ufficio senza alcuna ulteriore comunicazione e con addebito delle spese ai proprietari dei terreni confinanti interessati.
La mappa e l'elenco delle strade provinciali interessate sono consultabili sul sito di Vi.abilità s.r.l. all'indirizzo:
https://www.vi-abilita.it/rete-stradale